(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7
                         del 10 marzo 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  regione,  nel  quadro  delle  attivita' rivolte alla prima
accoglienza degli immigrati extracomunitari, legalmente presenti  nel
territorio  regionale,  promuove  la  realizzazione  di  una  rete di
strutture permanenti sul territorio, idonee ad  offrire  un  alloggio
temporaneo,  con  o  senza  annesso servizio di mensa, per i suddetti
immigrati che versano in stato di indigenza.