(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 7 del 10 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione, nel quadro delle attivita' rivolte alla prima accoglienza degli immigrati extracomunitari, legalmente presenti nel territorio regionale, promuove la realizzazione di una rete di strutture permanenti sul territorio, idonee ad offrire un alloggio temporaneo, con o senza annesso servizio di mensa, per i suddetti immigrati che versano in stato di indigenza.